Il 20 giugno 2025 è stato depositato al Senato della Repubblica un disegno di legge intitolato “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a firma dei senatori Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Domenico Salviti. Si tratta – seppure con alcune modifiche di facciata – del discusso testo redatto dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Un testo ritenuto troppo impopolare perfino dal Governo Meloni, tanto da non essere presentato formalmente dall’esecutivo, ma “scaricato” al Parlamento per iniziativa di alcuni esponenti della maggioranza. Il disegno di legge ha già sollevato una fortissima opposizione da parte di più di 46 associazioni ambientaliste, animaliste ed ecologiste, che lo considerano un attacco diretto alla tutela della fauna selvatica e alla sicurezza pubblica, nonché un atto di profonda inciviltà normativa. La mobilitazione è in corso in Parlamento e su tutto il territorio nazionale.
La risposta civile: una proposta di legge di iniziativa popolare
Come contrappeso democratico e civile a questo tentativo di smantellamento della legge quadro sulla fauna selvatica, è stata lanciata una proposta di legge di iniziativa popolare (prevista dall’art. 71 della Costituzione), con l’obiettivo di fermare la deriva pro-venatoria e difendere la biodiversità del nostro Paese. Promossa da alcune delle più importanti sigle animaliste italiane – ENPA, LAC, LAV, Animalisti Italiani, LNDC Animal Protection, AMZItalia Un’Anima Mille Zampe Italia e OIPA – la proposta è stata già depositata presso la Corte di Cassazione ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. È ora disponibile per la firma sulla piattaforma online del Ministero della Giustizia, dove ogni cittadino può sottoscrivere la proposta in modo gratuito, sicuro e certificato, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE): Qui sono spiegate le modalità di firma.
Un obiettivo chiaro: fermare l’attacco alla fauna selvatica
L’obiettivo è raccogliere almeno 50.000 firme entro sei mesi, ma l’auspicio – e la necessità – è di raggiungerne molte di più. Una mobilitazione popolare ampia e determinata rappresenta un segnale chiaro e potente per il Parlamento e per l’intero Paese: gli italiani non vogliono più caccia, vogliono più tutela per l’ambiente e gli animali. Una volta depositata, la proposta di legge di iniziativa popolare dovrà obbligatoriamente essere discussa dal Parlamento, in contemporanea e sullo stesso piano del disegno di legge governativo, in quanto riguardante la medesima materia.
Un appello alla responsabilità e alla civiltà
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha aderito con convinzione alla campagna, sottolineando l’importanza di questa battaglia non solo ambientale, ma anche etica e culturale. La caccia non è più compatibile con i valori di una società che voglia definirsi civile, rispettosa della vita e del patrimonio naturale. CLICA QUI!
Firmare è semplice, gratuito e fondamentale. Farlo significa difendere la biodiversità, il diritto alla sicurezza nei boschi e nelle campagne, e una visione del futuro in cui l’uomo convive in armonia con la natura. Firma e fai firmare la proposta di legge d’iniziativa popolare contro la caccia. Difendi la fauna selvatica, difendi la civiltà.
STOP CACCIA! STOP UCCISIONI DEGLI ANIMALI PER DIVERTIMENTO
proposta di Legge di iniziativa popolare
ART. 1
(Soggetti di tutela)
1. In applicazione dell’articolo 9, terzo periodo, dei principi fondamentali della Repubblica elencati nella Costituzione, dell’articolo 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea che considera gli animali esseri senzienti e in recepimento delle direttive europee 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat e della flora e fauna selvatiche, la presente Legge è volta alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali selvatici, del loro diritto alla vita e alla dignità, anche nell’interesse delle future generazioni.
2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale e ne fanno parte tutti gli animali selvatici dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
ART. 2
(Tutela della specie Lupo e della specie Orso)
1. Lo Stato promuove, assicura e garantisce, anche d’intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la convivenza con i Lupi (Canis lupus) e gli Orsi (Ursus arctos) e la loro protezione, anche quali esseri senzienti, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, dell’articolo 9 terzo comma della Costituzione e delle altre discipline internazionali europee e nazionali in materia.
2. In attuazione dell’articolo 12 della Convenzione di Berna, sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa, a prescindere da eventuali modifiche della Direttiva europea relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con la presente legge si sancisce l’appartenenza delle specie Lupo (Canis lupus) e Orso (Ursus artcos), su tutto il territorio nazionale, al genere delle specie animali che richiedono uno speciale regime di protezione.
ART. 3
(Divieti)
1. L’attività venatoria è vietata in tutto il territorio nazionale
2. Costituisce attività venatoria qualsiasi attività di cattura o abbattimento di animali selvatici, anche nati o allevati in cattività, nonché l’esibizione di rapaci e altri animali selvatici, con qualunque mezzo, a fini ludici, alimentari, commerciali, di controllo o di gestione.
3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in caso di grave e comprovato pericolo per l’incolumità umana o di accertati danni materiali ad attività agricole, provvedono alla gestione delle specie di fauna selvatica, ricorrendo esclusivamente a metodi non cruenti e non letali. Le suddette attività non costituiscono esercizio di attività venatoria.
4. Le attività di cui al comma 3 sono supervisionate e coordinate dagli agenti dei corpi di polizia regionale, provinciale o locale, i quali per l’attuazione possono avvalersi del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.
ART. 4
(Aree protette)
1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche in ossequio al Regolamento (UE) 2024/1991 europeo per il ripristino della natura, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, attuano piani per il ripristino del 90% degli habitat degradati entro il 2050, anche ricomprendendo quei territori all’interno delle aree protette.
ART. 5
(Sanzioni)
1. Chiunque cagioni la morte di un animale selvatico in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
2. Chiunque cagioni una lesione ad un animale selvatico in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 25.000 a 75.000
3. Gli animali coinvolti nelle condotte di cui al presente articolo sono ove possibile liberati e reimmessi in natura o in caso di impossibilità alla liberazione sono affidati a Centri di recupero della fauna selvatica.
4. E’ sempre ordinata la confisca dei mezzi impiegati per commettere una o più violazioni alla presente Legge ed è disposta l’interdizione dalle attività di gestione, di allevamento, trasporto e commercio di animali per il responsabile.
ART. 6
(Disposizioni finali)
1. E’ abolita qualsiasi disposizione contraria con le previsioni di cui alla presente legge. È abrogato l’articolo 842 del Codice Civile.