NON È UNA QUESTIONE DI SCELTA: È OBBLIGO DI LEGGE
La risposta che non dovrebbe mai arrivare: “Non è di nostra competenza”.
Quante volte, segnalando un cane vagante o un gatto in difficoltà, vi siete sentiti rimandare a un altro numero? È il momento di fare chiarezza.
Tutte le forze dell’ordine, nessuna esclusa, sono tenute a ricevere la segnalazione e ad attivarsi per l’intervento. Non si tratta di una scelta, ma di un obbligo previsto dalla legge.
Cosa dice la normativa
La legge quadro n. 281/1991 e le normative regionali attribuiscono al Sindaco, anche tramite la Polizia Locale, la responsabilità della vigilanza e del recupero degli animali vaganti sul territorio comunale.
Inoltre, secondo la giurisprudenza (Cassazione n. 1872/1991) e gli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di intervenire quando vi è una segnalazione.
Cosa succede in caso di rifiuto
Il pubblico ufficiale che rifiuta o omette un atto dovuto, da compiere senza ritardo per ragioni di igiene, sanità o sicurezza pubblica, può incorrere nel reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 Codice Penale).
Consigli pratici
Se l’operatore rifiuta di intervenire:
- mantenete la calma, ma siate fermi;
- chiedete il nome o il numero identificativo dell’operatore;
- specificate che, in caso di mancato intervento, segnalerete l’accaduto alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio.
L’obiettivo è un territorio in cui le istituzioni siano realmente al fianco dei cittadini e degli animali. Il rispetto della legge non è facoltativo: è un dovere.
